RIFLESSIONI SUL D.L. 105/2021
Il Centro Acqua è CONTRARIO AD OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE (religiosa, politica, di scelta di cura sanitaria, ecc.), ovviamente nel rispetto della sicurezza.
Ricordiamo che più studi scientifici hanno evidenziato che l’ambiente piscina è uno dei pochi ambienti in cui il virus, grazie alla presenza del cloro (anche a livello aereo) e alle alte temperature, non sopravvive.
Per quanto riguarda il rispetto delle normative, ricordiamo che il regolamento europeo prevede che solo le autorità sanitarie e aeroportuali sono legittimate a richiedere il green pass.
Lo stesso D.L. 105/2021 stabilisce all’art. 4, comma 2, lettera e), punto 2, che “Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 (sopra citati). Per sicurezza l’avv. Giulio Marini ha interpellato la commissione europea nello specifico (in relazione a palestre e piscine) e il 26 agosto la stessa ha ribadito che i gestori di piscine e palestre non sono legittimati a chiedere il green pass
Tale decreto, a differenza di come lo riportano i media, presenta parecchie contraddizioni* sia con altre norme costituzionali sia con il regolamento europeo. Pertanto noi abbiamo inviato un’istanza per l’accesso civico ai sensi del FOIA https://foia.gov.it/normativa/cose-il-foia e abbiamo richiesto al Garante per la privacy l’autorizzazione alla verifica del green pass agli utenti.
In attesa di riscontro da parte del Garante sarà possibile accedere alle attività del nostro Centro sia con il Green Pass che con l’Autocertificazione “VALIDA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE”, che è stata studiata e creata da un team di avvocati. Con tale autocertificazione si dichiara di essere in regola con la legge, ovvero di avere diritto di circolare liberamente, di godere dei diritti civili e politici e di non essere soggetto a discriminazioni come da regolamento U.E. 953/2021 art. 36. Per chi non ne fosse a conoscenza ricordiamo che ci sono anche molte persone che, pur avendo fatto la vaccinazione, non riescono a scaricare il green pass per un errore al sistema informatico (e il numero verde a cui rivolgersi in tale situazione è inaccessibile) e persone che sono esentate dall’averlo per motivi di salute. In quest’ultimo caso non dispongono del green pass e i gestori non possono chiedere il certificato medico perché contiene dati personali.
L’ autocertificazione è scaricabile dal sito ufficiale del COMICOST, un comitato costituito da avvocati che intendono far valere la Costituzione https://blog.comicost.it/?p=2859
Il governo italiano ha introdotto, pertanto, una norma che si discosta da quella europea, concretizzando una violazione di legge che potrà essere opponibile concretamente sia dai proprietari e gestori, sia dai clienti in caso di controlli.
Nel caso dovesse esser elevata una contravvenzione intendiamo far verbalizzare che il DL n. 105/2021 è norma inapplicabile dal 12 agosto prevalendo su di essa l’art. 10 Reg.UE n. 953.
Tale Decreto NON autorizza nessuno a chiedere informazioni personali attinenti lo stato di salute (Vaccinazione, immunizzazione, tampone).
Il rispetto delle procedure previste dal D.L. 105 del 23/07/2021 e dal DPCM del 17/06/2021 comporta pertanto, per i gestori, il rischio di azioni penali o civili da parte degli utenti in quanto calpesta altre norme e diritti dei cittadini:
a) la Costituzione italiana (articoli 3, 13, 16, 32);
b) la normativa ed ai regolamenti europei:
– b 1) La Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa vieta agli Stati membri di rendere obbligatoria, anche indirettamente, la vaccinazione, stabilendo altresì che nessuno a livello politico, sociale o in altra forma può fare pressioni perché le persone si vaccinino se non lo scelgono autonomamente;
– b 2) dell’art. 36 del Regolamento (UE) 953/2021 del 14/06/2021 che dispone che è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.
Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non è una pre-condizione per l’esercizio del diritto di libera circolazione.
N.B.: Ricordiamo che ad un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni NON è consentito richiedere documenti relativi informazioni sanitarie ma solo il documento di riconoscimento. I dati del green pass sono dati riservati.
L’unica azione che le forze dell’ordine sono autorizzate a fare è chiedere al titolare dell’attività se lui ha controllato e lì finisce, perché non può fare niente altro. La norma, inoltre, non prevede nessuna sanzione ai danni del consumatore.
Richiamiamo, altresì, il contenuto delle seguenti fonti:
https://youtu.be/i4pVmvTDU_Q green pass: il cavillo che lo rende nullo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193062726180932&id=100044604121808 diretta con l’Avv.Nino Filippo Moriggia
https://www.youtube.com/watch?v=XIlG4E0g4M4 Indicazioni riguardo il Green Pass secondo l’avv. Sandri
https://italexit.it/wp-content/uploads/2021/08/Vademecum-Il-pass-non-passa.pdf Vademecum “Il pass non passa”
https://www.youtube.com/watch?v=PtdimYAxz6g Consigli dell’avvocato Fusillo per esercenti e gestori